Certificati


Certificato del Casellario Giudiziale
DOVE

CASELLARIO GIUDIZIALE

Ubicazione ufficio: Procura della Repubblica, via Cesare Beccaria 18 - Piano Terra stanza 118

Email: 
casellario.procura.pisa@giustizia.it 

PEC: casellario.procura.pisa@giustiziacert.it 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

CERTIFICATI

CERTIFICATI CHE SI RICHIEDONO AL CASELLARIO

·       Certificato del Casellario Giudiziale (vi sono riportati i provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona) a cui, se negativo, può essere allegato il certificato multilingue, rilasciabile nelle lingue dei Paesi della Comunità Europea, esclusivamente al cittadino italiano e utilizzabile solo all’interno della Comunità Europea;

·       Visura del Casellario (esente da bollo e diritti);

·       Certificato richiesto dal datore di lavoro (antipedofilia);

·       Certificato europeo (contiene i provvedimenti di condanna riportati dal cittadino italiano nei Paesi della Comunità Europea) ed informazione con valore legale sui precedenti penali (contiene i provvedimenti di condanna riportati in Paesi Comunitari da cittadini stranieri)

·       Certificato dei Carichi Pendenti (consente la conoscenza dei procedimenti penali nei quali vi è il processo in corso a carico di un soggetto);

·       Certificato delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato (riporta i provvedimenti di condanna a carico di un ente, per reati commessi da suoi organi o preposti); 

·       Visura delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato (esente da bollo e diritti);

·       Certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

MODALITA' DI RICHIESTA E RILASCIO DEI CERTIFICATI

MODALITA' DI RICHIESTA E RILASCIO DEI CERTIFICATI

- RICHIESTE URGENTI (il certificato viene rilasciato contestualmente alla presentazione della richiesta):

presentarsi di persona allo sportello durante gli orari di apertura, consegnare i moduli di richiesta corredati dalla copia del documento di riconoscimento e €16,00 di marche da bollo e €7,84 di diritti di cancelleria per il pagamento del certificato (da acquistare in tabaccheria).

- RICHIESTE NON URGENTI (il certificato viene rilasciato DOPO TRE GIORNI LAVORATIVI dalla richiesta, dalle 9 alle 12):

 a) presentarsi di persona allo sportello durante gli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12), consegnare i moduli di richiesta corredati dalla copia del documento di riconoscimento e €16,00 di marche da bollo e €3,92 di diritti di cancelleria per il pagamento del certificato (da acquistare in tabaccheria). Il ritiro potrà essere effettuato dopo tre giorni lavorativi. 

2.        b) accedere ai servizi on-line del Ministero della Giustizia: https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/prenotacertificato
allegare alla richiesta copia del documento di riconoscimento del richiedente e, nel caso di delega, anche del delegato.
Il ritiro sarà possibile dal TERZO giorno lavorativo successivo alla data della richiesta, muniti delle necessarie marche da bollo, dell'eventuale delega firmata e dell' originale firmato della prenotazione. La prenotazione deve essere consegnata allo sportello negli orari di apertura ed il certificato potrà essere ritirato dalle 9 alle 12.

 c) richiedere il certificato per posta a Procura della Repubblica di Pisa - Ufficio del Casellario – via Beccaria 18 – 56127 Pisa, nella busta inserire: 

  • il modello di richiesta compilato e firmato
  • copia di un documento di identità valido
  • una marca da € 19,92 per bolli e diritti di cancelleria
  • una busta affrancata (no raccomandata) per la restituzione del certificato, 

 

Per le richieste che hanno ad oggetto il rilascio di un numero di certificati superiore a 5 si dovrà fare la prenotazione online, prendere un appuntamento per il ritiro indicando i numeri di prenotazione scrivendo a a:

PEC casellario.procura.pisa@giustiziacert.it

PEO casellario.procura.pisa@giustizia.it


Per le richieste che riguardano il certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, la visura delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e del certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, l'istanza dovrà essere presentata direttamente allo sportello, non essendo prevista la possibilità di una prenotazione online.

La richiesta dei certificati relativi all'anagrafe delle sanzioni amministrative deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato. Alla richiesta dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento di riconoscimento del rappresentante legale e copia della visura camerale nelle parti in cui risultino i dati essenziali della società e la rappresentanza legale.

AVVERTENZA IN MERITO ALLA CONSEGNA DEI CERTIFICATI

AVVERTENZA IN MERITO ALLA CONSEGNA DEI CERTIFICATI

Si ricorda agli utenti che la consegna dei certificati potrà essere effettuata solamente:

·       ai diretti interessati muniti di documento di identità in corso di validità;

·     ai soggetti muniti di delega formale da parte dell'interessato, scritta e firmata da quest'ultimo, con allegata copia del documento di identità del delegante e del delegato;

·       agli avvocati muniti di delega o procura speciale; quest'ultima, nel caso di ritiro da parte di collaboratori di studio, deve espressamente prevedere tale possibilità.

Non verrà ritenuta idonea la presentazione di eventuali subdeleghe.
 

N.B. A NORMA DELLA L. 183/2011, ART. 15 E DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.R. 445/2000 (ARTT. 43, 44BIS E 72):

·       LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLE PA IN ORDINE A STATI, QUALITA' PERSONALI E FATTI SONO VALIDE E UTILIZZABILI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI, MENTRE NEI RAPPORTI CON LA PA E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI TALI CERTIFICATI SONO SEMPRE SOSTITUITI DA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE O DA ATTI DI NOTORIETA'. DAL 1 GENNAIO 2012 LE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI NON POSSONO PIU' ACCETTARLI NE' RICHIEDERLI: LA RICHIESTA E L'ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI COSTITUISCONO VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO E SONO PALESEMENTE ILLEGGITTIME.

·       La deroga alle norme generali, in materia di autocertificazione, sopra richiamate, vale solo per i documenti richiesti nell'ambito delle procedure previste dal Testo Unico Immigrazione, come ad esempio per le domande di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno. Ne consegue che, al di fuori di tali procedimenti, anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono utilizzare in Italia le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, senza richiedere i certificati al casellario, a condizione che la dichiarazione sostitutiva si riferisca a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Tutti i certificati hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio.

COSTO E TEMPI DI RILASCIO DEI CERTIFICATI

 COSTO E TEMPI DI RILASCIO DEI CERTIFICATI

Il costo di tutti i certificati rilasciati dall'ufficio, fatte salve le esenzioni, è il seguente:

·       per richieste senza urgenza (certificato rilasciato dopo tre giorni lavorativi dalla richiesta): nr. 1 marca da bollo da € 19,92 per ogni certificato (€ 16 di bollo e € 3.92 di diritti di cancelleria) da acquistare in tabaccheria

   per richieste con urgenza (consegna del certificato nella stessa mattina): nr. 1 marca da bollo da € 23,84 per ogni certificato  (€ 16 di bollo e € 7,84 di diritti di cancelleria) da acquistare in tabaccheria

ATTENZIONE! Le marche da bollo e i diritti di cancelleria non sono disponibili presso l’Ufficio del Casellario, ma possono essere acquistati presso le tabaccherie.

Si segnala che il rilascio del certificato è invece GRATUITO (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificazione) quando è richiesto, tra gli altri:

·     nelle procedure di adozione e affidamento di minori (articolo 82 legge 184/83), muniti di copia del decreto di idoneità e/o ulteriore idonea documentazione;

·       nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (articolo 10 legge 533/73);

·       nei procedimenti nei quali l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (articolo 18 DPR 115/2002);

·       nelle procedure di riparazione dell'errore giudiziario (articolo 176 Disp. Att. cpp);

il Ministero della Giustizia ha chiarito che, alla luce della normativa sull'autocertificazione, alla domanda per il rilascio/rinnovo del passaporto non deve più essere allegato alcun certificato, ma solo una dichiarazione sostitutiva, soggetta poi a controllo da parte della P.A. ricevente. Pertanto la richiesta di un certificato in esenzione da bollo, motivata dalla necessità di recarsi all'estero per motivi di lavoro, non potrà essere accolta.

Il rilascio del certificato è infine soggetto alla sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel DPR 642/72, tabella allegato B (è il caso ad esempio di richieste di privati per prestare volontariato in una ONLUS).

L’esenzione dal bollo introdotta dalla legge di bilancio 2019 per le richieste delle A.S.D. S.S.D., è riservata alle sole associazioni sportive regolarmente iscritte nel registro C.O.N.I. che diano prova dell'iscrizione fornendo la relativa documentazione;

Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificazione, occorre in ogni caso produrre idonea documentazione (es. dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad un'attività della stessa). 

Come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal primo gennaio 2012 il certificato del Casellario, rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti delle norme sull'immigrazione. Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

CASI PARTICOLARI

 

CASI PARTICOLARI

per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale; la Procura presso il Tribunale rilascia unicamente il certificato del casellario giudiziale, mentre per il certificato dei carichi pendenti occorre rivolgersi alla Procura presso il Tribunale dei Minori in via della Scala, 79/81 a Firenze. Prima dei quattordici anni non si rilascia alcun certificato;
 

per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina;

la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato;

la persona che si trova all'estero può presentare la domanda

a.    tramite un delegato che possa accedere allo sportello dell'ufficio 

b.    tramite posta elettronica. Occorre allegare:

·       il modello di richiesta firmato

·       copia di un documento di identità valido

·       attestato di versamento del bonifico alla tesoreria di Stato di € 19,92 per il rilascio senza urgenza (dopo 3 giorni):

codice SWIFT/BIC: BITAITRRENT

IBN: IT 61R 01000 03245 316 0 08 1205 01

Causale: pagamento bolli e diritti per il certificato… (del casellario, dei carichi pendenti, ecc) Tale attestato deve essere riferito all’effettivo pagamento, non  all’ordine di bonifico, pertanto occorre attendere che il pagamento si sia perfezionato.

·       Il certificato verrà firmato digitalmente 

certificato multilingue: i cittadini italiani che debbano presentare in altro Stato membro dell’UE la documentazione attestante l’assenza di precedenti penali possono richiedere il Modello standard multilingue da allegare al certificato del casellario giudiziale.

per le richieste dei candidati alle elezioni politiche, amministrative, ecc. (link istruzioni) e al fine di semplificare la procedura si consiglia ai candidati  di cumulare le richieste di coloro che si presentano nella stessa lista e effettuare la prenotazione online: https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/  e       Inviare una email a: casellario.procura.pisa@giustiziacert.it oppure casellario.procura.pisa@giustizia.it  indicando i numeri di prenotazione per concordare un appuntamento per la consegna delle marche da bollo (€ 19,92 per ogni certificato o € 9,94 dopo l’approvazione delle liste da parte delle commissioni apposite) e il ritiro dei certificati.

-       I candidati devono consegnare il modulo “Autocertificazione per le elezioni“  per avere diritto alla riduzione 

ATTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO (art. 335 cpp)

ATTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO (art. 335 cpp)

L’attestazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato (ex art. 335 c.p.p) consente di conoscere le iscrizioni a carico di una persona per fatti di rilevanza penale, in sostanza se vi sono indagini in corso a seguito di denunce, querele ecc.

L’attestazione, se positiva, contiene il numero del procedimento penale, il reato per il quale il procedimento è iscritto e il magistrato assegnatario. Non fornisce ulteriori informazioni.

La richiesta può essere fatta presso l’ufficio del Casellario esclusivamente dalla persona sottoposta ad indagini, dalla persona offesa e dai rispettivi difensori.

Interessato (indagato o parte offesa) 

Il modulo di richiesta può essere depositato presso l’ufficio del Casellario o trasmesso tramite posta elettronica (PEO o PEC) con la copia di un documento di identità valido ai seguenti indirizzi casellario.procura.pisa@giustizia.it

casellario.procura.pisa@giustiziacert.it

La richiesta può essere consegnata anche da persona delegata. L'interessato dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega, come previsto dai modelli predisposti e dovrà allegare la copia di un documento di identità valido.

Difensore

Il difensore deve compilare il modulo indicando il proprio indirizzo PEC e allegare l’atto di nomina.

La richiesta può essere inviata:

·       - tramite portale pst.giustizia.it seguendo le istruzioni indicate nel manuale utente PDP (avendo cura di indicare nella richiesta l’indirizzo pec  a cui inviare il certificato)

·       -  all’indirizzo PEC del Casellario:  casellario.procura.pisa@giustiziacert.it  con oggetto della e-mail: “Richiesta ex art. 335 c.p.p.”

Non sono dovuti bolli o diritti.

L’attestazione è rilasciata dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del P.M., necessaria in ragione del segreto istruttorio nella fase delle indagini preliminari e viene trasmessa tramite email o PEC all’indirizzo indicato o, se specificamente richiesto, consegnata allo sportello.