COSTO E TEMPI DI RILASCIO DEI CERTIFICATI
Il costo di tutti i certificati rilasciati dall'ufficio, fatte salve le esenzioni, è il seguente:
· per richieste senza urgenza (certificato rilasciato dopo tre giorni lavorativi dalla richiesta): nr. 1 marca da bollo da € 19,92 per ogni certificato (€ 16 di bollo e € 3.92 di diritti di cancelleria) da acquistare in tabaccheria
per richieste con urgenza (consegna del certificato nella stessa mattina): nr. 1 marca da bollo da € 23,84 per ogni certificato (€ 16 di bollo e € 7,84 di diritti di cancelleria) da acquistare in tabaccheria
ATTENZIONE! Le marche da bollo e i diritti di cancelleria non sono disponibili presso l’Ufficio del Casellario, ma possono essere acquistati presso le tabaccherie.
Si segnala che il rilascio del certificato è invece GRATUITO (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificazione) quando è richiesto, tra gli altri:
· nelle procedure di adozione e affidamento di minori (articolo 82 legge 184/83), muniti di copia del decreto di idoneità e/o ulteriore idonea documentazione;
· nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (articolo 10 legge 533/73);
· nei procedimenti nei quali l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (articolo 18 DPR 115/2002);
· nelle procedure di riparazione dell'errore giudiziario (articolo 176 Disp. Att. cpp);
il Ministero della Giustizia ha chiarito che, alla luce della normativa sull'autocertificazione, alla domanda per il rilascio/rinnovo del passaporto non deve più essere allegato alcun certificato, ma solo una dichiarazione sostitutiva, soggetta poi a controllo da parte della P.A. ricevente. Pertanto la richiesta di un certificato in esenzione da bollo, motivata dalla necessità di recarsi all'estero per motivi di lavoro, non potrà essere accolta.
Il rilascio del certificato è infine soggetto alla sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel DPR 642/72, tabella allegato B (è il caso ad esempio di richieste di privati per prestare volontariato in una ONLUS).
L’esenzione dal bollo introdotta dalla legge di bilancio 2019 per le richieste delle A.S.D. S.S.D., è riservata alle sole associazioni sportive regolarmente iscritte nel registro C.O.N.I. che diano prova dell'iscrizione fornendo la relativa documentazione;
Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificazione, occorre in ogni caso produrre idonea documentazione (es. dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad un'attività della stessa).
Come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal primo gennaio 2012 il certificato del Casellario, rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti delle norme sull'immigrazione. Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. |