La legge processuale prevede che la persona offesa dal reato sia titolare di una pluralità di diritti e facoltà.
Il recente D.Lvo 15.12.15 n. 212, che attua la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (n.2012/29/UE) del 25.10.12 ha inserito alcune norme nel Codice di Procedura Penale al precipuo scopo sia di ampliare le tutele della persona offesa sia di migliorare la comunicazione ad essa di detti diritti e facoltà onde facilitarne l’esercizio.
In particolare,dopo l’art. 90 – che prevede tra l’altro il diritto della persona offesa di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento, nonché la successionedei suoi prossimi congiuntinei diritti e facoltà propri della medesima quando essa sia deceduta in conseguenza del reato – sono adesso inseriti gli articoli 90bis, 90ter e 90quater.
L’art. 90bis, che sicuramente costituisce la principale innovazione normativa, contiene un lungo elenco di informazioni che debbono essere fornite – in una lingua a lei comprensibile – alla persona offesa sin dal primo contatto con l’autorità procedente. E che hanno riguardo, appunto, nel loro insieme, ai diritti e alle facoltà che ad essa spettano nell’ambito del procedimento penale.
In allegato alla presente comunicazione è possibile reperire un documento denominato INFORMATIVA SUI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA che verrà consegnato presso gli uffici di polizia giudiziaria, in sede di ricezione delle denunce-querele provenienti da privati cittadini, quale atto che sintetizza le informazioni dovute ai sensi dell’art. 90bis.
Se la persona offesa è capace di accedere ad Internet, sarà sufficiente fornire alla persona offesa le coordinate necessarie all’accesso on line all’informativa.
Analogamente procederà il personale incaricato dell’Ufficio ricezione atti allorquando la denuncia-querela venga direttamente presentata presso la Procura della Repubblica.
Peraltro, in caso di riscontrata assistenza legale da parte di un difensore della persona offesa, si ritiene che sia costui a dover fornire al proprio assistito, fin dal primo atto di presentazione della denuncia-querela, la completa informativa sui diritti e facoltà che ad essa competono.
Come risulta dalla menzionata informativa reperibile in allegato, la comunicazione dovuta alla persona offesa concerne, in particolare:
- la possibilità di nomina un difensore di fiducia
- la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello stato
- il diritto alla costante assistenza di un interprete ove risulti la sua nonconoscenza della lingua italiana
- la possibilità di costituirsi parte civile quando sia persona danneggiata dal reato
- la facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento,delle iscrizioni sul Registro notizie di reato nonché di essere informato dell’eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero per poter proporre opposizione
- la possibilità, nei casi di reato procedibile a querela, di definire il procedimento con la remissione della stessa, salvo alcune eccezioni.
Allorquando la persona offesa sia vittima di reati commessi con violenza alla persona, oltre ad avere il diritto di essere prontamente messa in contatto, attraverso le forze di polizia, con i Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ha lo specifico diritto, espressamente sancito dal nuovo art. 90ter, di essere informata dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva nonché dell’eventuale evasione dell’imputato in custodia cautelare o del condannato e della volontà della sottrazione dell’interessato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Con il solo limite che l’autorità procedente ritenga che da questa comunicazione possa derivare un concreto pericolo di danno per l’autore del reato
Infine, secondo quanto previsto dal nuovo art. 90quarter può risultare che la persona offesa si trovi in condizione di particolare vulnerabilità; ciò può avvenire in relazione all’età, al suo stato di infermità o deficienza psichica, al tipo di reato denunciato, alle circostanze del fatto; nonché in quanto il reato risulti commesso con violenza alla persona o con odio razziale o sia riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo o di tratta degli essere umani o se lo stesso si caratterizzi per finalità di discriminazione e infine se la persona offesa sia effettivamente, a livello psicologico od economico, dipendente dall’autore del reato.
In situazioni di questa natura la persona offesa ha il diritto, in particolare, nel momento in cui viene ascoltata dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero, di essere assistita da un esperto in psicologia; ed ha altresì il diritto che sia evitato il rischio di contatti con l’indagato e, infine, di non essere chiamata più volte a testimoniare almeno che ciò non risulti assolutamente necessario.
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